Tutela perdite occulte

Cos'è una perdita occulta?

Per "perdita occulta" si intende la perdita di acqua che deriva da un fatto accidentale, fortuito e involontario: la rottura della condotta a valle del contatore, il degrado dei tubi, la corrosione, guasti, gelo o simili.

La perdita deve avvenire in una parte dell’impianto interrata, e in ogni caso non visibile e rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Rientrano nelle perdite occulte le perdite d’acqua dovute al guasto di autoclavi per le utenze a uso condominiale e all’utilizzo improprio della fornitura da parte di terzi, (ad esempio il furto di acqua).

Gruppo CAP garantisce a tutti i propri clienti, indipendentemente dalla sottoscrizione del Fondo Perdite Occulte, la tutela minima prevista dall'Autorità di Regolazione ARERA per evitare il rischio di incorrere in bollette gravose in caso di perdite occulte. 

Per la parte di bolletta relativa a fognatura e depurazione ti sarà rettificata l'intera eccedenza rispetto al tuo consumo medio; mentre per la quota acquedotto resterà a tuo carico una franchigia del 30% calcolata a tariffa intera e il rimanente 70% sarà ricalcolato a una tariffa pari alla metà della tariffa base prevista da quella in vigore per la tua utenza.

Fondo Perdite Occulte

Oltre alla tutela minima prevista dalla legge Gruppo CAP, grazie al Fondo Perdite Occulte, garantisce ai propri utenti che lo sottoscrivono una tutela rafforzata e migliorativa in caso di maggiori consumi d’acqua causati da perdite occulte nella rete interna di proprietà.

Il Fondo Perdite Idriche Occulte garantisce infatti un abbuono pari al 70% dei volumi della perdita lasciando a carico del cliente la sola franchigia del 30%. 

Quindi se sottoscrivi il Fondo perdite Occulte, in caso di perdita pagherai solo il 30% dei consumi dovuti alla perdita, ovvero quelli che superano il consumo medio dell’utenza.  

Scopri come fare

Avvisaci tempestivamente

Chiamando il nostro servizio clienti all’800 428 428 o inviando un’email a assistenza.clienti@gruppocap.it

Saremo noi a verificare se oltre alla tutela minima garantita dalla legge hai aderito al Fondo Perdite e hai diritto a una tutela rafforzativa.

Ripara la perdita

Il prima possibile, entro 60 giorni dalla data di scadenza della bolletta dove sono fatturati gli addebiti conseguenti alla perdita.

Comunicaci l'avvenuta riparazione

Poi richiedi l’attivazione del fondo usando il modulo di denuncia perdite, a cui bisogna allegare: la ricevuta / fattura delle spese sostenute o l’autocertificazione di avvenuta riparazione, se eseguita senza l’intervento di un professionista; le foto che attestino la perdita e la successiva riparazione, la foto della lettura del contatore dopo la riparazione (lettura di fine perdita).

Invia il tuo modulo:

  • via email all'indirizzo assistenza.clienti@gruppocap.it;
  • via fax al numero: 02 89520383;
  • tramite posta scrivendo a CAP Holding S.p.A. - Perdite Occulte - via Rimini 38, 20142 Milano.

Puoi richiedere il fondo compilando e consegnando il modulo di adesione al nostro sportello, via fax, per email o posta scrivendo a Cap Holding S.p.A. - Perdite Idriche - via Rimini 38 - 20142 Milano.

Quanto costa aderire al Fondo

 

La quota di adesione è annuale e ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. L’adesione al fondo si rinnova automaticamente di anno in anno.

Per disdire il fondo è necessario scrivere a CAP Holding S.p.A. – Direzione Commerciale – via Rimini 38 – 20142 Milano o inviare un’email a fondoperdite@gruppocap.it almeno 30 giorni prima della scadenza. La disdetta ha decorrenza dal primo giorno dell’anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

La quota annuale è calcolata in base al consumo medio annuo dell’utenza, nell’anno di adesione o rinnovo della partecipazione, secondo le seguenti fasce di consumo:

 

- per un consumo medio annuo da 0 a 200 metri cubi, la quota annuale è pari a 3€;

 

- per un consumo medio annuo da 201 a 1.600 metri cubi, la quota annuale è pari a 8,50€;

 

- per un consumo medio annuo da 1.601 a 6.400 metri cubi, la quota annuale è pari a 24€

 

- per un consumo medio annuo oltre i 6400 metri cubi, la quota annuale è pari a 43€.

 

La quota di adesione è fatturata con addebito nella prima bolletta successiva alla data di adesione o di scadenza annuale.
Per le adesioni ricevute dal 1° giugno al 30 novembre, la quota annuale è dimezzata. 

Non sono risarcite le perdite causate da:

 

- malfunzionamento di rubinetti, impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione di acqua, addolcitori;

 

- danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal cliente, rotture delle tubazioni provocate dal cliente o da terzi;

 

- lavori edili, stradali, da scavi, sbancamento del terreno e conseguenti danni indiretti;

 

- impianti in vista (non interrati o annegati nel cemento);

 

- dolo del cliente o in conseguenza a casi preesistenti al momento dell’adesione al fondo e già noti;

 

- colpa grave del cliente, in presenza di una macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;

 

- terremoti e inondazioni.

 

Sono inoltre escluse dal risarcimento tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le perdite e tutte le spese per il ripristino del cemento. 

Tutela i tuoi consumi

Puoi aderire al Fondo perdite occulte anche accedendo alla tua area personale. Se hai attivato anche la bolletta online, la tutela è gratuita!

Carta dei Servizi

Scopri di più sulle tutele offerte da Gruppo CAP sulla Carta dei Servizi

Rimborsi e linee guida

Applicata la tutela minima prevista dalla delibera ARERA 609/2021, il Fondo garantirà un abbuono pari al 70% dei volumi della perdita eccedenti la media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti lasciando a carico del cliente la sola franchigia del 30%.

Per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione, è applicato lo storno degli importi addebitati per i consumi che eccedono la media storica, in quanto servizi non usufruiti.

Per quantificare la media dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti, si calcola la media dei consumi tra l’ultima lettura reale antecedente la rilevazione della perdita e una precedente lettura, effettuata almeno 730 giorni prima.

Qualora si tratti di nuova utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza alla ultima lettura reale antecedente la rilevazione della perdita, purché sia superiore a 300 giorni.

In caso di prima attivazione del contatore con periodo inferiore a 300 giorni ovvero nei casi in cui non sia possibile far riferimento alla media storica (ad esempio nuovo utente a seguito di voltura o subentro nel punto di fornitura), sarà utilizzato il consumo annuo (CA) attribuito all'utenza al momento dell'attivazione della fornitura ovvero il consumo medio di una utenza similare.

Nel caso, trascorsi almeno 200 giorni dalla riparazione, il consumo effettivo dell'utenza dovesse risultare inferiore a quello utilizzato per la quantificazione dell'abbuono sarà possibile, previa richiesta scritta del cliente, integrare il primo riconoscimento.

 

Ad esempio:

 

  • Periodo interessato dalla perdita = dalla data ultima lettura reale anteriore a quella che ha rilevato la perdita occulta alla data di riparazione della perdita (data lettura di fine perdita)
 
  • Consumo del suddetto periodo risultante nella fattura = 180 mc
 
  • Media storica dei consumi riproporzionata allo stesso periodo = 100 mc
 
  • Maggior consumo derivante dalla perdita = 80 mc
 
  • Volume coperto da Fondo = 56 mc
 
  • Corrispettivo coperto da Fondo = applicazione al volume coperto da Fondo delle tariffe vigenti per tempo per tipologia di servizio e scaglione di consumo.

Consullta il documento di linee guida per maggiori informazioni sul fondo tutela perdite.